Ufficio per l'Amministrazione generale -
Ufficio per gli Affari della Polizia Amministrativa e Sociale -
Area Armi ed Esplosivi -557/PAS.5899-10089(13) Roma 19 Aprile 2006
Oggetto: Associazione Tiro Dinamico Versilia. Apertura di un campo di tiro nel comune di Massarosa, loc. Quieta
ALLA QUESTURA DI LUCCA
In relazione alla nota Cat.23/PAS/06, del 6 marzo 2006, si rappresenta che la problematica relativa all'apertura di poligoni privati non è, al momento, disciplinata da alcuna normativa specifica.
Al riguardo, è parere di quest'Ufficio che la licenza di cui all'art. 57 del T.U.L.P.S. sia attualmente l'unica norma che possa consentire l'apertura e l'esercizio dei predetti impianti sportivi, soprattutto in considerazione del fatto che, come indicato da codesto Ufficio, la struttura in parola sorge in prossimità di strada pubblica.
Poiché la norma citata indica quale Autorità di P.S. competente al rilascio quella “locale”, che nel caso specifico è il Sindaco, si deve ritenere corretta la procedura indicata dagli artt. 19 e 20 della legge 15/2005.
Tanto premesso, in considerazione del fatto che l'attività in questione è, per l'anno in corso, già stata avviata, si possono solo esprimere delle considerazioni che potranno essere utili all'atto del rinnovo annuale della licenza stessa.
In tale circostanza, l'Autorità locale di P.S. dovrà valutare le necessità connesse al mantenimento dell'ordine e della sicurezza pubblica in ambito provinciale e, quindi, in relazione alla particolare natura dell'attività svolta, apporre le prescrizioni ritenute utili allo scopo.
Inoltre, ai fini della corretta determinazione da parte dell'Autorità di P.S. si ritiene necessario che all'istanza dell'interessato sia allegata la seguente documentazione:
• pianta del sito dove dovrà sorgere il poligono, contenente il progetto delle linee di tiro, con l'indicazione delle variazioni altimetriche dell'area;
• perizia tecnica sottoscritta da un perito balistico iscritto all'albo del Tribunale, con la quale si dichiari la sicurezza dell'impianto in relazione alla tenuta dei “parapalle”, sia frontali che laterali, nonché in caso di accidentale fuoriuscita di proiettili, tenuto conto delle prestazioni balistiche dei calibri per i quali si intende consentire l'uso;
• regolamento per l'esercizio del poligono. Esso dovrà individuare sia il responsabile del campo, che le figure dei “Direttori di Tiro”, indicando quali sono le loro funzioni e le qualifiche che essi debbono possedere per esercitare tale attività;
• dichiarazione di impatto ambientale dell'impianto con indicate le attività ordinarie di bonifica del piombo di risulta.
Qualora non sia stato già fatto all'atto del rilascio della licenza, è opportuno che in fase di rinnovo sia apposta come prescrizione la tenuta sul campo di un “registro delle presenze”, vidimato dall'Autorità Provinciale di P.S. con le modalità previste dall'art. 16 del Regolamento del T.U.L.P.S..
Questo deve necessariamente essere presente in ogni poligono, sia per consentire ai tiratori lo “scarico” delle munizioni, sia per permettere alle Forze di Polizia un controllo sui frequentatori dell'impianto.
Quanto sopra, comunque, non esclude la possibilità da parte di codesta Autorità di P.S. di eseguire controlli sull'esercizio del poligono e sulle persone che lo frequentano, al fine di verificare la regolarità dei titoli di trasporto delle armi e di detenzione delle munizioni.
IL DIRETTORE
L'Ufficio per L'Amministrazione Generale
(CAZZELLA)